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Sentenza

I versamenti sui conti correnti si presumono ricavi salvo prova contraria del co...
I versamenti sui conti correnti si presumono ricavi salvo prova contraria del contribuente
Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., (ud. 10/05/2022) 07-06-2022, n. 18245

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio - Presidente -

Dott. MONDINI Antonio - Consigliere -

Dott. FRACANZANI M. M. - rel. Consigliere -

Dott. SUCCIO Roberto - Consigliere -

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12293-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis;

- ricorrente -

contro

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell'avvocato L.G., che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MATTEO DI NARDA, MICHELE COSTA;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 84/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLZANO, depositata il 28/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI.
Svolgimento del processo

L'Agenzia ricorre avverso la sentenza della CTP di secondo grado di Bolzano che ha riformato la pronuncia della CTP di Bolzano, ove non erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di controprova di versamenti bancari con vincite di giuoco maturate all'estero.

La parte contribuente ha spiegato difese e, in prossimità dell'adunanza, altresì depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.

Il ricorso è affidato a due motivi.
Motivi della decisione

Con il primo motivo si profila censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, ritenendo non superabile con una diversa presunzione la prova presuntiva (semplice) della ripresa a tassazione del maggior reddito dedotto in base a versamenti in contante su conto bancario.

Con il secondo motivo si profila ancora cesura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, ritenendo non superabile, con elementi indiziari o con una presunzione semplice, la presunzione (semplice) fissata dalla legge.

I motivi possono essere trattati congiuntamente per evidente connessione.

In tema di giudizio di cassazione, la causa, dovendo essere rinviata alla pubblica udienza allorchè "non ricorrono le ipotesi previste all'art. 375 c.p.c.", ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), ben può essere definita con rito camerale anche nel caso in cui ricorra una ipotesi (tra quelle indicate dal citato art. 375 c.p.c., n. 5) diversa da quella opinata dal relatore nella relazione. (Nella specie, la Corte ha deciso per la manifesta infondatezza del ricorso, mentre il relatore aveva opinato nel senso della manifesta fondatezza) (cass. S.U. n. 8999 del 2009).

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi e a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto a individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchè grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative (cfr. Cass. V, n. 25502 del 2011; VI-5 n. 11102 del 2017).

Non di meno, si applica qui il principio già affermato da questa Corte ed al quale il Collegio intende dare continuità secondo il quale "In tema di accertamenti bancari, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c., per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad opera ioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultane (Cass. n. 13111 del 2020; Cass. n. 10973 del 2020).

La CTR non ha fatto corretta applicazione di questo principio, perchè a fronte delle risultanze degli accertamenti bancari, e della circostanza che il reddito del contribuente era certificato, trattandosi di un dipendente dello Stato, ha ritenuto sufficiente la plausibilità delle giustificazioni date dal P., non sostenute da prova delle vincite, ma solo degli accessi alle case da gioco.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può decidersi nel merito, rigettando l'originario ricorso del contribuente.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della controricorrente e si liquidano come da dispositivo, mentre possono essere compensate le spese dei gradi di merito.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa fra le parti le spese dei gradi di merito, mentre condanna la parte contribuente a rifondere all'Agenzia delle entrate le spese di lite del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro cinquemilaseicento /00, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2022.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2022
Avv. Antonino Sugamele

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