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Sentenza

Contenzioso tributario - Società di persone - Principio di trasparenza ex art. 5...
Contenzioso tributario - Società di persone - Principio di trasparenza ex art. 5, d.P.R. n. 917 del 1986 - Socio accomandatario - Decesso - Pluralità di soci - Mancanza - Litisconsorzio tra gli eredi del socio defunto e la società – Esclusione - Ragioni.
Cassazione SEZ. V 
ORDINANZA DEL 31 MARZO 2021, N. 8882
In tema di contenzioso tributario, sebbene in applicazione del principio di trasparenza ex art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986, debbano partecipare al giudizio di merito sia la società di persone che i soci della stessa, non sussiste, a seguito del decesso del socio accomandatario di una società in accomandita semplice, un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli eredi del socio defunto e la società allorché venga a mancare la pluralità dei soci, determinandosi in tal caso lo scioglimento di quest'ultima ex art. 2272 c.c.

Si veda Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 6285 del 2018: In tema di contenzioso tributario, il principio secondo cui in virtù dell'unitarietà dell'accertamento sussiste litisconsorzio necessario tra soci e società di persone, opera anche ove quest'ultima si estingua per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, atteso che, a seguito di tale evento, i soci succedono nella posizione processuale dell'ente estinto, venendosi a determinare, tra di essi, una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale.
Avv. Antonino Sugamele

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